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Per aderire occorre sottoscrivere un modulo di adesione che personalizzi il profilo di rischio e di contribuzione di ciascun aderente al fondo pensione
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Esso deve prevedere:
il contributo del lavoratore
Inoltre, esso può eventualmente prevedere anche:
il conferimento del TFR
il contributo del datore di lavoro o del committente
Per il conferimento del TFR è necessario distinguere fra:
iscritti ante 29/04/1993 a forme di previdenza obbligatoria
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per gli iscritti ante 29/04/1993 a forme di previdenza obbligatoria che al 1° gennaio 2007 risultino iscritti a forme di previdenza complementare in regime di contribuzione definita è consentito scegliere, entro sei mesi dalla predetta data o dalla data di nuova assunzione, se successiva, se mantenere il residuo TFR maturando presso il proprio datore di lavoro, o conferirlo, anche nel caso non esprimano alcuna volontà, alla forma complementare collettiva alla quale gli stessi abbiano aderito |
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per gli iscritti ante 29/04/1993 a forme di previdenza obbligatoria che al 1° gennaio 2007 NON risultino iscritti a forme di previdenza complementare è consentito scegliere, entro sei mesi dalla predetta data, se mantenere il TFR maturando presso il proprio datore di lavoro o conferirlo, nella misura già fissata dagli accordi o contratti collettivi, o qualora detti accordi non prevedano il versamento del TFR nella misura non inferiore al 50% con possibilità di incrementi successivi, ad una forma pensionistica complementare |
iscritti post 28/04/1993 a forme di previdenza obbligatoria
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per gli iscritti post 28/04/1993 a forme di previdenza obbligatoria il lavoratore dipendente dovrà versare il 100% del TFR maturando |
Resta fermo il fatto che, quando si aderisce ad una forma di
previdenza complementare non contrattualmente normata, il
datore di lavoro è tenuto al versamento dei contributi nella misura stabilita dai contratti o dagli accordi collettivi o aziendali
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In ogni caso è necessaria, prima dell'adesione, l'attenta lettura della nota informativa e del regolamento.
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