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Informazioni generali
Contributi
Anticipazioni, trasferimenti e
riscatti
Prestazioni
Rendimenti
Informazioni generali
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Quali
sono le regole generali di tassazione delle prestazioni erogate
dalle forme pensionistiche complementari? |
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Le prestazioni erogate dalle
forme pensionistiche complementari sia sotto forma di capitale
sia sotto forma di rendita sono assoggettate ad una ritenuta
a titolo di imposta (quindi a titolo definitivo) con aliquota
del 15%. Tale aliquota si riduce
di una quota pari a 0,30% per ogni anno di partecipazione alle
forme pensionistiche complementari successiva al quindicesimo.
La riduzione massima è comunque del 6%, per cui dopo
35 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari
si applica l’aliquota del 9%.
L’aliquota del 15% non si applica su tutta la prestazione
erogata ma solo sulla parte imponibile. |
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Qual
è il trattamento fiscale dei contributi versati ai fondi
di previdenza complementare? |
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I contributi versati dal
dipendente, assieme a quelli eventualmente versati dal datore
di lavoro, sono oneri deducibili fino al limite di 5.164,57
euro. Questo significa che non formano imponibile
fiscale.
Si tratta però di una deduzione limitata ai soli contributi,
non al tfr.
Il tfr trasferito al fondo pensione non concorre a formare
il suo reddito e quindi non riduce la deducibilità
potenziale.
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Qual
è il trattamento fiscale sulle prestazioni del fondo
pensione? |
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Innanzitutto rendita e capitale
sono reddito imponibile solo per la parte che non è già
stata assoggettata a tassazione durante l'accumulo (sono esclusi
i contributi non dedotti e i rendimenti già tassati).
L'imponibile è tassato al 15%, ma l'aliquota si riduce
dello 0,30% per ogni anno di adesione al fondo che eccede il
quindicesimo. La riduzione massima è del 6%, quindi dopo
35 anni di iscrizione al fondo si applicherà l'aliquota
del 9%. |
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Qual
è l'aliquota applicabile in caso di riscatto prima del
pensionamento? |
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Bisogna distinguere:
nei casi previsti dalla legge (cioè disoccupazione per
almeno 12 mesi, mobilità o cassa integrazione guadagni
ordinaria o straordinaria, invalidità permanente con
riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo)
si applica una ritenuta a titolo d'imposta del 15%, ridotta
dello 0,30% per ogni anno di iscrizione al fondo che eccede
il quindicesimo fino a un minimo del 9%;
la ritenuta sale per le somme riscattate nei casi previsti dagli
statuti e dai regolamenti dei fondi per perdita dei requisiti
di partecipazione; in questi casi si applica il 23%. |
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Le
anticipazioni come vengono tassate? |
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Bisogna distinguere diverse
tipologie:
per le spese sanitarie il fondo applica (al netto dei redditi
già assoggettati a imposta) una ritenuta al 15%, ridotta
dello 0,30% per ogni anno di adesione al fondo che eccede il
quindicesimo, fino a un'aliquota minima del 9%;
sugli anticipi ottenuti sulla prima casa di abitazione per sé
o per i figli oppure per "ulteriori esigenze" la ritenuta
applicata ha un'aliquota del 23%. |
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Qual
è la tassazione del tfr lasciato in azienda? |
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Per il trattamento di fine rapporto che resta in azienda
o finisce al fondo di Tesoreria gestito dall’Inps
è prevista una tassazione separata in base
all’aliquota media IRPEF a cui è soggetto il lavoratore.
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Contributi
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Quali
sono le agevolazioni fiscali per i contributi versati alle forme
pensionistiche complementari? |
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I versamenti alle forme pensionistiche
complementari sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto
che li effettua entro il limite massimo di 5.164,57 euro; ciò
significa che l’aderente ha diritto ad uno sgravio fiscale
che si calcola moltiplicando l’aliquota di imposizione
fiscale più elevata (applicabile al suo reddito complessivo)
per il contributo versato alla forma pensionistica complementare. |
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Qual
è il regime fiscale dei contributi versati dal datore
di lavoro per i propri dipendenti? |
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I contributi versati dal datore
di lavoro (sia volontariamente che in adempimento di contratti
o accordi collettivi anche aziendali) a forme pensionistiche
complementari sono integralmente deducibili dal reddito di impresa.
Dal punto di vista del lavoratore i contributi versati dal datore
di lavoro (sia volontariamente che in adempimento di contratti
o accordi collettivi anche aziendali) sono deducibili dal reddito
complessivo del lavoratore medesimo. Quindi i contributi del
datore di lavoro unitamente ai contributi versati dal lavoratore
sono deducibili dal reddito complessivo del lavoratore stesso
entro il limite massimo di 5.164,57 euro. |
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Qual
è il regime fiscale dei contributi versati a favore dei
familiari fiscalmente a carico? |
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Il soggetto che effettua un
versamento per il finanziamento di forme pensionistiche complementari
di cui siano destinatari i familiari a carico, può dedurre
il versamento in oggetto dal proprio reddito complessivo entro
il limite massimo di 5.164,57 euro.
Il soggetto in questione, avendo a disposizione un tetto massimo
di deducibilità fiscale pari a 5.164,57 euro, può
decidere di utilizzarlo per finanziare la propria previdenza
complementare o la previdenza complementare dei propri familiari
a carico (o entrambe). |
Anticipazioni, trasferimenti
e riscatti
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Come
è tassata l’anticipazione per le spese sanitarie? |
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L’anticipazione richiesta
per far fronte a spese sanitarie è assoggettata ad
una ritenuta a titolo di imposta (quindi a titolo definitivo)
con aliquota del 15%.
Tale aliquota si riduce di una quota pari a 0,30% per ogni
anno di partecipazione alle forme pensionistiche complementari
eccedente il 15°.
La riduzione massima è del 6% per cui dopo il 35°
anno di partecipazione alle forme pensionistiche complementari
si applica l’aliquota di imposizione del 9%. L’aliquota
del 15% non si applica su tutta la somma erogata, ma solo
sulla parte imponibile di essa (vale a dire sull’importo
erogato al netto dei contributi eventualmente non dedotti
e dei rendimenti già tassati durante la fase di accumulo). |
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Come
è tassato il riscatto per morte dell'aderente prima della
maturazione del diritto alla prestazione pensionistica? |
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E’ assoggettato ad
una ritenuta a titolo di imposta (quindi a titolo definitivo)
con aliquota del 15%. Tale aliquota si riduce di una quota
pari a 0,30% per ogni anno di partecipazione alle forme pensionistiche
complementari eccedente il 15°. La riduzione massima è
comunque del 6% per cui dopo il 35° anno di partecipazione
alle forme pensionistiche complementari si applica l’aliquota
di imposizione del 9%. L’aliquota del 15% non si applica
su tutto la somma erogata, ma solo sulla parte imponibile
di essa. |
Prestazioni
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In
che modo è tassata la rendita? |
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E’ assoggettata ad una
ritenuta a titolo di imposta (quindi a titolo definitivo) con
aliquota del 15%.
Tale aliquota si riduce di una quota pari a 0,30% per ogni anno
di partecipazione alle forme pensionistiche complementari eccedente
il15°. La riduzione massima è comunque del 6% per
cui dopo il 35° anno di partecipazione alle forme pensionistiche
complementari si applica l’aliquota di imposizione del
9%.
L’aliquota del 15% non si applica su tutta la rendita
erogata, ma solo sulla parte imponibile di essa, vale a dire
sull’importo della rendita ridotta dei contributi eventualmente
non dedotti, dei rendimenti già tassati durante la fase
di accumulo, nonché della rivalutazione annua della
rendita medesima. |
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In
che modo è tassato il capitale erogato al momento del
pensionamento? |
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E’ assoggettato ad una
ritenuta a titolo di imposta (quindi a titolo definitivo) con
aliquota del 15%. Tale aliquota si riduce di una quota pari
a 0,30% per ogni anno di partecipazione alle forme pensionistiche
complementari eccedente il 15°.
La riduzione massima è comunque del 6% per cui dopo il
35° anno di partecipazione alle forme pensionistiche complementari
si applica l’aliquota di imposizione del 9%. L’aliquota
del 15% (eventualmente ridotta) si applica solo sulla parte
di capitale imponibile. |
Rendimenti
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In
che modo sono tassati i rendimenti? |
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I rendimenti sono tassati al 20% rispetto al 26%
che si applica alla maggior parte delle forme di risparmio finanziario
(Legge di stabilità 2015).
La tassazione dei redditi di alcuni titoli detenuti
dalle forme pensionistiche complementari, come ad esempio i titoli di Stato,
è comunque fissata al 12,5%. |
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In
che modo è tassata la rivalutazione della rendita? |
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In caso di rendita rivalutabile,
il rendimento finanziario verrà tassato con una aliquota
del 26%.
I redditi da titoli pubblici italiani ed equiparati
oltrechè da obbligazioni emesse da Stati o enti territoriali
di Stati inclusi nella c.d. white list
concorrono alla formazione della base imponibile
della predetta imposta sostitutiva in misura ridotta,
al fine di garantire una tassazione effettiva del 12,50% di tali rendimenti. |
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