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Informazioni generali
Anticipazioni, trasferimenti e
riscatti
Prestazioni al momento del pensionamento
Informazioni generali
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In
caso di maturazione dei requisiti si è costretti a percepire
la prestazione unicamente sotto forma di rendita? |
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No. L’aderente, al momento
della maturazione dei requisiti, deve decidere (e comunicare
alla forma pensionistica complementare alla quale è iscritto):
se percepire la prestazione unicamente sotto forma di pensione
complementare (rendita);
se percepirla in parte sotto forma di rendita (nella misura
minima del 50% del montante finale accumulato) ed in parte sotto
forma di capitale (nella misura massima del 50% del montante
finale accumulato).
L’aderente può chiedere che la prestazione gli
venga erogata unicamente sotto forma di capitale qualora, convertendo
in rendita non meno del 70% del montante finale accumulato,
la rendita medesima risulti inferiore al 50% dell’assegno
sociale, oppure nel caso in cui sia un vecchio iscritto ad un
vecchio fondo (iscritto ad una forma pensionistica complementare
istituita entro il 15 novembre 1992, prima del 28 aprile 1993). |
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E'
possibile ottenere le prestazioni delle forme pensionistiche
complementari anche prima della maturazione dei requisiti di
accesso alla pensione pubblica? |
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Esistono due casi in cui è
possibile chiedere di anticipare il momento dell’accesso
alle prestazioni della forma pensionistica complementare rispetto
al momento in cui maturano i requisiti di accesso alla pensione
pubblica:
quando il soggetto, a seguito della cessazione dell’attività
lavorativa, resta inoccupato per un periodo di tempo superiore
a 48 mesi;
quando il soggetto è colpito da invalidità permanente
che comporti la riduzione della capacità lavorativa a
meno di un terzo.
In entrambi i casi sopra richiamati, il soggetto in questione
può chiedere alla forma pensionistica complementare di
accedere alle prestazioni con un anticipo di cinque anni rispetto
ai requisiti per l’accesso alle prestazioni nel regime
obbligatorio di appartenenza. |
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Le
prestazioni e i diritti esercitabili prima del pensionamento
sono liberamente cedibili, sequestrabili e pignorabili? |
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No. Sono liberamente cedibili,
sequestrabili e pignorabili soltanto:
le somme oggetto di riscatto totale e parziale;
le somme oggetto di anticipazione diverse da quelle richieste
per spese sanitarie.
Diversamente le prestazioni pensionistiche complementari in
rendita e in capitale e le anticipazioni per spese sanitarie
sono soggette agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità
e pignorabilità in vigore per le pensioni pubbliche.
La posizione di previdenza complementare (in fase di accumulo)
è intangibile. |
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Che
cosa si intende per portabilità? |
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La portabilità è
la facoltà dell'aderente di cambiare fondo, trasportando
la posizione individuale in un'altra forma di previdenza complementare.
Si può esercitare dopo almeno due
anni di iscrizione. |
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Quanto
costa cambiare fondo? |
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Ogni fondo pensione stabilisce
le proprie regole: è importante informarsi prima della
scelta. In ogni caso gli statuti e i regolamenti del fondo non
possono contenere clausole che limitano il diritto di trasferimento.
Sono inefficaci le clausole che comportano particolari costi
legati al trasferimento e ostacolano la portabilità. |
Anticipazioni, trasferimenti
e riscatti
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E'
possibile ottenere prima del pensionamento una anticipazione
per far fronte all’acquisto o per interventi manutentivi
della prima casa? |
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Si.
Decorsi almeno otto anni di iscrizione
alle forme pensionistiche complementari, l’aderente può
chiedere una anticipazione per un importo non superiore al 75%
del montante accumulato fino al momento della richiesta, per
far fronte all’acquisto della prima casa per se stesso
o per i figli, o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione,
degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di
restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione.
Nel computo dell’anzianità di iscrizione sono considerati
utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche
complementari maturati dall’aderente per i quali lo stesso
non abbia esercitato il riscatto totale della posizione. |
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In
quali casi è possibile riscattare il tfr accumulato nei
fondi prima del momento del pensionamento? |
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Il riscatto
parziale (fino al 50% della posizione maturata) è
possibile se il periodo di disoccupazione che segue la cessazione
dell'attività lavorativa è compreso tra 12 e 48
mesi o se il datore ricorre a procedure di mobilità o
di cassa integrazione ordinaria o straordinaria.
Il riscatto totale è consentito
se il periodo di disoccupazione che segue la cessazione dell'attività
lavorativa supera i 48 mesi o se c'è un'invalidità
permanente che comporta la riduzione della capacità lavorativa
a meno di un terzo.
Il riscatto totale non è consentito
se i presupposti si verificano nei cinque anni che precedono
la maturazione dei requisiti di accesso alla pensione complementare.
In questo caso il lavoratore può chiedere l'anticipazione
della prestazione. I fondi possono inoltre prevedere condizioni
migliorative, come il riscatto alla perdita dei requisiti di
partecipazione, in caso di adesioni su base collettiva.
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Prestazioni al momento del pensionamento
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Che
tipo di prestazioni è possibile ottenere al momento del
pensionamento? |
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Al momento del pensionamento
sono previste due tipi di prestazioni: la rendita pensionistica
e la prestazione in capitale. La prestazione pensionistica complementare
può essere liquidata in forma di capitale, sempre, fino
al 50% del montante accumulato sul fondo; eccezionalmente, per
l’intero importo, se la rendita derivante dalla conversione
del 70% della posizione accumulata risulta di ammontare inferiore
al 50% dell’assegno sociale. Coloro che erano iscritti
a una forma pensionistica complementare antecedentemente al
29 aprile 1993 possono richiedere la prestazione integralmente
in forma di capitale, subendo però una penalizzazione
fiscale (si applicheranno le vecchie regole fiscali su tutta
la prestazione e non soltanto sulla parte corrispondente al
montante accumulato sino al 31 dicembre 2006). |
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Cosa
accade al montante accumulato nel caso di decesso dell'aderente
dopo il pensionamento? |
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Dipende dal tipo di rendita
che l'aderente ha scelto al momento del pensionamento. La rendita
sarà erogata fino al decesso del beneficiario della rendita
medesima nel caso di rendita vitalizia senza opzioni. Alla morte
di questo, la rendita non sarà pertanto più corrisposta.
Nel caso in cui, invece, l'aderente abbia scelto la rendita
reversibile, questa sarà erogata al beneficiario finché
questi è in vita; alla sua morte, la rendita sarà
corrisposta al beneficiario superstite (reversionario). La rendita
“certa per k anni”, poi vitalizia, viene invece
erogata per un numero di k anni prestabilito (anche in caso
di morte del beneficiario) decorso il quale la rendita diventa
vitalizia. |
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Con
la riforma cambiano le regole per il tfr lasciato in azienda? |
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No. Il trattamento di fine
rapporto lasciato in azienda segue le regole di sempre: verrà
liquidato al dipendente in un'unica soluzione al termine del
rapporto di lavoro
Il meccanismo è lo stesso anche se a gestire il tfr è
il fondo di Tesoreria, il che accade se l'azienda ha più
di 49 dipendenti: a liquidare il trattamento di fine rapporto
al dipendente sarà l'impresa, che poi si rivarrà
nei confronti dell'Inps senza che si instauri alcun rapporto
tra il lavoratore e l'Istituto di previdenza. |
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