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Faq
riforma previdenza complementare
Modalità di adesione e modulistica |
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E'
obbligatorio aderire ad una forma pensionistica complementare? |
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No. L'adesione alle forme
pensionistiche complementari è libera e volontaria. Di
conseguenza i potenziali destinatari delle forme pensionistiche
complementari possono liberamente decidere anche di non aderire
ad alcuna forma. Il principio della libertà di adesione
opera anche nel caso del conferimento tacito del tfr: in questo
caso il silenzio del lavoratore dipendente si considera come
una implicita manifestazione di volontà di adesione alla
forma pensionistica complementare collettiva di riferimento. |
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E'
possibile dopo l'adesione ad una forma pensionistica complementare
cambiare idea? |
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No. L'adesione ad una forma
pensionistica complementare comporta tendenzialmente la permanenza
all'interno del sistema fino al momento del pensionamento ovvero
fino al verificarsi di un evento (inoccupazione, invalidità,
mobilità, cassa integrazioni guadagni) che consente (alle
condizioni e nei limiti stabiliti dalla legge) il riscatto della
posizione prima della quiescenza. |
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Come
si effettua la scelta sul proprio tfr? |
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La scelta avviene compilando
e consegnando al proprio datore di lavoro il modello "Tfr
1"o il modello "Tfr 2" (quest'ultimo è
riservato a chi è stato assunto dal 1°gennaio 2007).
Chi sceglie un fondo pensione deve consegnare anche copia del
modulo di adesione. |
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Nei
moduli ci sono quattro sezioni: chi deve compilare la prima? |
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Innanzitutto bisogna ricordarsi
di compilare solo la sezione che fa riferimento alla propria
situazione, lasciando le altre in bianco.
La sezione 1 va compilata da chi è stato assunto per
la prima volta dopo il 28 aprile 1993 e non è iscritto
a un fondo pensione o è iscritto a un fondo che non prevedeva
il versamento del tfr.
Due le possibili scelte per questa sezione:
destinare integralmente il tfr a un fondo, allegando copia del
modulo di adesione;
lasciarlo in azienda. |
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Quali
sono i lavoratori che devono compilare la seconda sezione del
modulo "Tfr 1"? |
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La sezione 2 deve essere compilata
dagli iscritti alla previdenza obbligatoria prima del 29 aprile
1993 che, al 31 dicembre 2006, versano una parte del tfr a una
forma pensionistica complementare.
In questo caso le possibili opzioni sono due:
confermare il versamento al fondo della quota di tfr già
a esso destinata (il resto resterà in azienda);
destinare tutto il tfr a tale fondo.
Chi non sceglie verserà l'intero tfr al fondo al quale
è già iscritto. |
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Chi
deve invece compilare la terza sezione del "Tfr 1"? |
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La sezione 3 deve essere compilata
dai lavoratori iscritti alla previdenza obbligatoria prima del
29 aprile 1993 che operano in un settore nel quale esiste un
fondo di categoria al quale, però, non versano il tfr.
Le possibili scelte sono tre:
lasciare il tfr in azienda;
conferirlo in parte a un fondo pensione;
destinarlo integralmente a una forma di previdenza
complementare (sempre allegando copia del modulo di adesione).
In questo caso chi non sceglie verserà l'intero tfr al
fondo di categoria. |
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Chi
è interessato dalla compilazione della sezione 4 del
modulo "Tfr 1"? |
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La sezione 4 deve essere compilata
dai lavoratori iscritti alla previdenza obbligatoria prima del
29 aprile 1993 che non sono iscritti a un fondo pensione e che
operano in un settore dove non esiste un fondo negoziale o di
categoria in cui si può versare il tfr. Questa sezione
può essere utilizzata anche da chi, assunto prima del
29 aprile 1993, è iscritto a un fondo pensione che non
prevede il versamento del tfr.
In questo caso le possibili scelte sono tre:
lasciare il tfr in azienda;
destinarne una quota (almeno il 50%) a un fondo
pensione;
scegliere di versare tutto il tfr ad una forma pensionistica
complementare.
Negli ultimi due casi va allegata copia del modulo di adesione
alla previdenza complementare. |
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Soggetto istitutore
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