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Informazioni generali
Lavoratori assunti entro il 31
dicembre 2006
Lavoratori assunti dopo il 31
dicembre 2006
Informazioni generali
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Entro
quale data i lavoratori dipendenti devono effettuare la scelta
in merito alla destinazione del tfr? |
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La scelta se mantenere in
azienda il tfr o destinarlo ad una forma pensionistica complementare
deve essere effettuata:
entro il 30 giugno 2007 per i lavoratori già in attività
di servizio alla data del 1° gennaio 2007;
entro sei mesi dalla data di assunzione se questa è successiva
al 1° gennaio 2007, nel caso in cui il lavoratore non abbia
già espresso la propria volontà in ordine al conferimento
del tfr in relazione a precedenti rapporti di lavoro. |
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Cosa
succede se il lavoratore dipendente non effettua alcuna scelta
entro il termine previsto? |
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Scatta il meccanismo del silenzio/assenso.
Nel caso di un lavoratore già assunto
al 31 dicembre 2006, il tfr maturando a partire dal
1° luglio 2007 viene conferito in maniera tacita al fondo
pensione negoziale previsto dal contratto collettivo applicabile
al rapporto di lavoro del soggetto in questione.
Nel caso di lavoratore assunto dopo il
31 dicembre 2006 e che non abbia già effettuato
alcuna scelta in ordine al conferimento del tfr in relazione
a precedenti rapporti di lavoro, il tfr maturando a partire
dal settimo mese successivo alla data di assunzione viene conferito
in maniera tacita al fondo pensione negoziale previsto dal contratto
collettivo applicabile al rapporto di lavoro del soggetto in
questione. |
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Che
differenza c'è tra il fondo tesoreria e FondInps? |
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Il fondo
di tesoreria è un fondo dello Stato che non
ha nulla a che vedere con la previdenza complementare, ma raccoglie
le risorse di coloro che non aderiscono ai fondi pensione.
FondInps è invece un
fondo pensione di previdenza complementare istituito dall'Inps,
dove verrà convogliato il tfr di coloro che al termine
dei 6 mesi di scelta saranno silenti e che non avranno alcun
fondo di riferimento. |
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A
cosa serve la forma di previdenza complementare residuale istituita
presso l’inps, denominata FondInps? |
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Serve a raccogliere il tfr
maturando che non è stato conferito esplicitamente ad
una forma pensionistica complementare collettiva od individuale
e non può nemmeno essere conferito tacitamente ad alcuna
forma pensionistica complementare collettiva, per mancanza di
una esplicita previsione contrattuale riferita ad un intero
settore o per la mancata previsione della inclusione di alcune
tipologie di lavoro tra i destinatari del fondo pensione collettivo. |
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Può
un lavoratore aderire esplicitamente a FondInps? |
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No. In tale forma confluiranno
i versamenti di coloro che aderiscono tacitamente e per i quali
o non è attiva alcuna forma pensionistica collettiva
di riferimento o, tra più forme collettive di riferimento,
non è individuabile quella di destinazione. |
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In
quale misura il tfr è devoluto al fondo pensione? |
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Per
gli iscritti ante 29 aprile 1993 a forme di previdenza obbligatoria
che al 1°gennaio 2007 risultino iscritti a forme di previdenza
complementare in regime di contribuzione definita
è consentito scegliere, entro sei mesi dalla predetta
data o dalla data di nuova assunzione, se successiva, se mantenere
il residuo tfr maturando presso il proprio datore di lavoro,
o conferirlo, anche nel caso non esprimano alcuna volontà,
alla forma complementare collettiva alla quale gli stessi
abbiano aderito.
Per gli iscritti ante 29 aprile 1993
a forme di previdenza obbligatoria che al 1° gennaio 2007
NON risultino iscritti a forme di previdenza complementare
è consentito scegliere, entro sei mesi dalla predetta
data, se mantenere il tfr maturando presso il proprio datore
di lavoro, o conferirlo, nella misura già fissata dagli
accordi o contratti collettivi (o qualora detti accordi non
prevedano il versamento del tfr, nella misura non inferiore
al 50%) con possibilità di incrementi successivi, ad
una forma pensionistica complementare.
Per gli iscritti post 28 aprile 1993
a forme di previdenza obbligatoria il lavoratore
dipendente dovrà versare il 100% del tfr maturando.
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Lavoratori assunti entro il
31 dicembre 2006
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Quali
scelte può effettuare entro il 30 giugno 2007 in merito
al tfr maturando il lavoratore già occupato alla data
del 28 aprile 1993 e non ancora iscritto ad una forma di previdenza
complementare? |
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Il lavoratore può scegliere
se:
conferirlo al fondo pensione negoziale o ad una forma pensionistica
individuale nella misura del 100%. In questo caso il tfr maturando
dal 1° gennaio fino alla data di adesione a una forma di
previdenza complementare rimane in azienda a prescindere dal
numero di addetti della stessa;
conferirlo al fondo pensione negoziale o ad una forma pensionistica
individuale nella misura prevista dal contratto collettivo applicato
al rapporto di lavoro o, in assenza di previsioni, nella misura
minima del 50%. In questo caso il tfr maturando non versato
a previdenza complementare a partire dal 1° gennaio 2007
resta in azienda se questa ha meno di 50 dipendenti altrimenti
viene versato al fondo di tesoreria;
non conferirlo ad alcuna forma pensionistica complementare:
in questo caso il tfr resta in azienda se essa occupa meno di
50 dipendenti altrimenti viene versato al fondo di tesoreria. |
Lavoratori assunti dopo il
31 dicembre 2006
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